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domenica 5 ottobre 2014


Sospesa la licenza a due bar per "centro di aggregazione di soggetti pericolosi"

Per due locali pubblici di viale Brin è stata sospesa la licenza di esercizio commerciale per dieci giorni. La misura amministrativa è stata assunta dal questore di Terni dopo un accurato controllo sul territorio. I controlli mirati del reparto prevenzione crimine e della squadra amministrativa, finalizzati ad evitare che i locali diventino centri di ritrovo di soggetti dediti alla illegalità e vengano utilizzati come base per possibili eventi criminosi, hanno indotto ad esercitare tale provvedimento.

La sospensione della licenza commerciale, indipendentemente dalla responsabilità dei titolari degli esercizi, risale ad un evento consumatosi lo scorso settembre in uno dei bar, si consumò una violenta rissa. Il T.U. delle leggi di P.S. (art.100) è la normativa di riferimento che assegna al questore la facoltà di sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti episodi di turbativa dell'ordine pubblico, per la moralità pubblica e per la sicurezza dei cittadini.

Ma la domanda sorge spontanea, il deterrente dopo la sospensione di dieci giorni sarà utile per un ritorno alla normale quiete pubblica? La zona ben nota per il degrado e per la presenza massiccia di soggetti poco raccomandabili come potrà cambiare verso senza politiche di integrazione e di lavoro?

Le lamentele dei residenti, pur plausibili, perchè debbono solamente portare alla condanna il titolare dell'esercizio e non gli abituali frequentatori?

Tutte domande lecite che comunque non avranno nessuna sortita. La zona è stata sempre considerata insieme ad altri quartieri della città più periferici un "ghetto" con agglomerati di edifici popolari (es. Il Palazzone), dove stazionano abitualmente soggetti nullafacenti dediti alla criminalità.

Lo sfogo pubblico del titolare del bar Colorado è più che ragionevole e forse sarebbe stato più consono sanzionare i presenti, ovviamente se ne ricorrevano i presupposti ponendo come misura amministrativa di sicurezza restrittiva il divieto di frequentare "osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche".

Il titolare ovviamente responsabile inconsapevole non ha comunque nessun diritto di accertarsi o mandare via i clienti, almeno che non assumano comportamenti contro la norma e non paghino i loro consumi.

Il controllo per la sicurezza e gli eventuali provvedimenti spettano ad altri soggetti. Forse un provvedimento del genere non è la soluzione migliore, almeno che non sussistano certezze sulla responsabilità effettiva del titolare dell'attività.

Le misure di sicurezza hanno una funzione speciale preventiva e proprio per questo, possono essere emesse con il presupposto oggettivo della commissione di un fatto di reato ai fini della sua applicazione.

La pericolosità sociale del destinatario della misura deve essere accertata in concreto. Le misure di sicurezza eseguite dopo la pena detentiva hanno la funzione di prevenire il pericolo di un ulteriore condotta criminale da parte dell'autore di un fatto di reato o di un quasi reato (art.49cp e 115 cp), attraverso la sua emenda o risocializzazione.

Semplice, se i soggetti presenti hanno la fedina penale sporca e si sono resi autori di reati il giudice poteva disporre anteriormente la misura preventiva. Ora è  stato più facile sanzionare direttamente il titolare. Il semplice augurio che ora gli rivolgiamo è che i malviventi a questo punto non frequentino più il bar, il suo unico posto di lavoro.













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